Rottamazione-Ter e saldo e stralcio: le novità dopo la conversione del “Decreto Sostegni-Ter”
| 28/03/2022 |
In sede di conversione del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata disposta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo / stralcio”.
La scadenza di versamento delle predette somme è stata più volte oggetto di differimenti, originariamente ad opera del comma 3 dell’art. 68, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” da ultimo modificato dal DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale” in base al quale è stato considerato tempestivo il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e nel 2021 se effettuato integralmente entro il 9.12.2021 (Informativa SEAC 22.12.2021, n. 395).
NUOVA RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO
Come sopra accennato, con la riscrittura del comma 3 del citato art. 68 ad opera del nuovo art. 10-quinquies, DL n. 4/2022 è stata disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute per le predette definizioni agevolate. Secondo la nuova previsione è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni il versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022 se effettuato integralmente entro i seguenti termini:
Scadenza rata | Nuovo termine di versamento |
---|---|
nel 2020 | entro il 30.4.2022 (differito al 2.5) |
nel 2021 | entro il 31.7.2022 (differito all’1.8) |
nel 2022 | entro il 30.11.2022 |
Va evidenziato che:
O per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ex art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018 e pertanto è considerato valido:
– il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
– il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
– il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12;
O il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.
ROTTAMAZIONE
I termini di scadenza e il numero di rate riferiti alle somme dovute a seguito della “rottamazione-ter” sono differenziati a seconda della fattispecie di riferimento e, in particolare:
A) per le somme dovute in caso di effettuazione integrale del pagamento entro il 7.12.2018 di quanto dovuto per la “rottamazione-bis” ex DL n. 148/2017, scadente nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, con ammissione automatica alla “rottamazione-ter” senza necessità di presentare la relativa domanda di adesione (art. 3, comma 21, DL n. 119/2018);
B) per le somme dovute dai soggetti che hanno presentato la domanda di adesione entro il 30.4.2019 con un’ulteriore differenziazione qualora gli stessi abbiano aderito alla “rottamazione -bis” ex DL n. 148/2017 ed entro il 7.12.2018 non abbiano pagato le rate scadenti nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018 (art. 3, DL n. 119/2018);
C) per le somme dovute dai soggetti che hanno presentato la domanda di adesione entro il 31.7.2019, con un’ulteriore differenziazione qualora gli stessi abbiano aderito alla “rottamazione -bis” ex DL n. 148/2017 ed entro il 7.12.2018 non abbiano pagato le rate scadenti nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018 (art. 16-bis, DL n. 34/2019).
Approfondisci con la Circolare completa cliccando il seguente link: Circolare del 28/03/2022